Il Collegio di garanzia del Coni ha deciso: Atalanta-Torino si gioca

Respinto il ricorso della Dea/Confermate le decisioni dei primi due gradi di giudizio. La partita non disputata lo scorso 6 gennaio sarà recuperata l’11 maggio.

Ora è ufficiale, Atalanta-Torino si dovrà recuperare. A stabilirlo è stato oggi pomeriggio il Collegio di garanzia del CONI, che ha respinto il ricorso dei nerazzurri che chiedevano il 3-0 a tavolino. La Lega Serie A aveva fissato nei giorni scorsi il recupero della gara del Gewiss Stadium al prossimo 11 maggio – data che potrebbe tuttavia subire delle variazioni in base al cammino in Europa League della squadra di Gasperini. L’iter giudiziario si ferma quindi al terzo e ultimo grado della giustizia sportiva italiana, dopo aver confermato le sentenze del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello della FIGC. Stesso destino per Bologna-Inter, per cui i meneghini avevano richiesto il 3-0 e che si giocherà il 27 aprile. Valido invece il 2-6 fra Udinese e Atalanta.

Urbano Cairo (Torino FC) looks on

Il comunicato del Collegio di Garanzia

“Il Collegio di Garanzia dello Sport – si legge nel testo – ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

3) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2022, presentato, in data 23 marzo 2022, dalla Società Udinese Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch’essa oggetto della presente impugnazione, con cui è stato respinto il ricorso proposto della società istante avverso il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese – Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

4) ha respinto IL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n., 18/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta – Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

5) ha preso atto della rinuncia, da parte della ricorrente Udinese Calcio, al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Udinese Calcio S.p.A. per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 140 del 18 gennaio 2022, che aveva irrogato, in capo alla Salernitana – relativamente alla gara di Serie A Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 – le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, decisione qui impugnata, la quale, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso della Salernitana, ha annullato le sanzioni predette ed ordinato di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara”.

5,0 / 5
Grazie per aver votato!